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Sulla G.U. pubblicato il Decreto di recepimento della Direttiva CE

Schiarita per i ritardi di pagamento
nelle transazioni commerciali

di Tullio Pandolfi - Italmopa

It’s coming a new improvement in the delay of payments in transactions


La tendenza all’allungamento dei termini di pagamento vede l’Italia tra i Paesi Ue con la situazione peggiore: il decreto tenta di fare chiarezza recependo una legge comunitaria del 2001.
Italmopa, sull’argomento, ha messo in cantiere una serie di riunioni e seminari.

Nell’ottobre 2002, è stata recepita in Italia la normativa comunitaria relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (Dir. 2000/35/CE), con decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 249, del 23 ottobre 2002, ed in vigore dal 7 novembre scorso.
Al fine di favorire una più completa comprensione dell’iter che, a livello europeo, ha portato la Commissione ad affrontare il problema dei ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali, vogliamo ricordare alcuni passaggi significativi.
Nel maggio 1995 veniva emanata un’apposita Raccomandazione con la quale si invitavano gli Stati membri ad adottare misure per una regolamentazione dei termini di pagamento improntata a criteri di equità e trasparenza. Tale atto si ispirava ai principi della libertà contrattuale fra le parti nelle transazioni commerciali e del perseguimento di condizioni di equilibrio e di effettiva competizione fra le imprese.
Nel luglio 1997 la Commissione Ue pubblicava una Relazione sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali in cui venivano illustrati i risultati di un’indagine condotta per verificare gli effetti prodotti della citata Raccomandazione, indagine che confermava la tendenza all’allungamento dei termini di pagamento con una posizione dell’Italia tra le peggiori riscontrate in Europa, seguita soltanto da Portogallo e Grecia.

Di fronte a questa situazione e nella prospettiva del completamento dell’attuazione del Mercato Unico, la Commissione europea giungeva alla determinazione di introdurre misure più stringenti e vincolanti per indurre gli Stati membri a ricercare più concretamente soluzioni adeguate per contrastare il fenomeno dei ritardati pagamenti sia nei rapporti tra privati che negli appalti pubblici. In tale ottica il 29 giugno 2000 veniva approvata la direttiva 2000/35/CE che quindi, trovava recepimento formale in Italia con l’articolo 26 della legge comunitaria 2001 (legge 1 marzo 2002, n. 39) e quindi attuazione con il già citato D.Lgs. n. 231/2002. Tale provvedimento appare di sicura rilevanza in quanto introduce una disciplina specifica uniforme in tutta l’Unione Europea, per contrastare il fenomeno dei ritardati pagamenti.

L’Italmopa, a seguito di delibera da parte dei Consigli del 26 novembre 2001, aveva richiesto a Federalimentare di seguire con la massima attenzione l’iter di approvazione del provvedimento sia sotto il profilo del corretto recepimento della normativa comunitaria, sia relativamente alle specifiche modifiche dello strumento normativo già previsto dalla nostra legislazione per il recupero dei crediti (procedimento speciale di ingiunzione).

Si riporta di seguito una sintesi del contenuto degli articoli del decreto.

Art. 1: ambito di applicazione.
L’ambito di applicazione riguarda “ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale”.
Per “transazioni commerciali” si intendono i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese pubbliche e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo.

Art. 2: definizioni.
Tra le definizioni rileva quella indicata alla lettera f): prodotti alimentari deteriorabili da individuare con apposito decreto del Ministro delle Attività Produttive. In sede di prima applicazione della normativa, in attesa dell’adozione di tale decreto, per “prodotti alimentari deteriorabili”, si intendono quelli come tali definibili ai sensi dell’articolo i) del D.M. 16 dicembre 1993 (ai fini degli accertamenti analitici tramite controlli microbiologici), tra i quali rientrano i prodotti alimentari preconfezionati, destinati come tali al consumatore, il cui periodo di vita commerciale, inferiore a novanta giorni, risulti dalla data di scadenza indicata in etichetta, con la dicitura “da consumarsi entro...”.

Art. 3: responsabilità del debitore.
Sancisce il diritto del creditore a percepire gli interessi moratori, l’onere della prova, al fine di escludere la propria responsabilità a carico del debitore, quando impossibilitato ad eseguire la prestazione per causa a lui non imputabile.

Art. 4: decorrenza degli interessi moratori.
I contraenti sono lasciati liberi di fissare i termini di pagamento in coerenza con il principio della autonomia contrattuale delle parti. La decorrenza degli interessi moratori deroga a quanto previsto in via generale per tutte le obbligazioni dall’articolo 1219 del codice civile (in base al quale, fatti salvi taluni casi, il debitore è costituito in mora mediante intimazione o richiesta fatta per iscritto). Infatti si elimina la costituzione in mora e si fanno decorrere automaticamente gli interessi moratori dal giorno successivo alla scadenza del termine legale di pagamento indicato come segue:

30 giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte del debitore o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;
30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta di pagamento;
30 giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci;
30 giorni dalla data di accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell’accettazione della conformità della merce alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data.

Per i contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti alimentari deteriorabili, il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato entro 60 giorni dalla consegna o dal ritiro dei prodotti medesimi e gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. Le parti possono stabilire un termine superiore rispetto a quello legale a condizione che sia fatto per iscritto e rispetti i limiti concordati nell’ambito di accordi sottoscritti, presso il Ministero delle Attività Produttive, dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale della produzione, della trasformazione e della distribuzione.

Art. 5: saggio degli interessi.
Salvo diverso accordo tra le parti, il tasso degli interessi moratori è pari al tasso di interesse di riferimento della BCE (Banca Centrale Europea), applicato alla più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di sette punti percentuali.
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze darà notizia del saggio di interesse pubblicandolo semestralmente sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Art. 6: risarcimento dei costi di recupero.
Il creditore ha diritto al risarcimento dei costi sostenuti per recuperare le somme che il debitore non gli ha tempestivamente corrisposto, salva la prova del maggior danno, ove il debitore non dimostri che il ritardo non sia a lui imputabile.
Art. 7: nullità parziale.
Si richiama l’istituto della nullità parziale disciplinato dall’articolo 1419 del codice civile secondo il quale “la nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole importa la nullità dell’intero contratto se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità. Peraltro, la nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperativo”..
L’accordo sulla data di pagamento sarà pertanto nullo se risulti gravemente iniquo il danno del creditore (il comma 2 si sofferma sul concetto di “gravemente iniquo”). Il giudice, anche d’ufficio, dichiara la nullità dell’accordo e applica i termini legali ovvero riconduce ad equità il contenuto dell’accordo medesimo.

Art. 8: tutela degli interessi collettivi.
Individua una serie di possibili azioni esperibili davanti al giudice competente dalle Associazioni di categoria (che rappresentano prevalentemente piccole e medie imprese), per contrastare il ricorso a condizioni contrattuali inique in danno dei creditori, a tutela degli interessi collettivi.

Art. 9: modifiche al codice di procedura civile.
Per quanto attiene le procedure di recupero dei crediti, sono modificati l’articolo 633 (condizioni ed ammissibilità), si abroga la norma per la quale l’ingiunzione non può essere pronunciata se la notificazione all’intimato di cui all’articolo 643 CPC deve avvenire fuori della Repubblica e si introducono disposizioni di carattere integrativo o modificativo all’articolo 641. Infine, all’articolo 648 (esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione) si aggiunge al primo comma un periodo riguardante l’esecuzione parziale del decreto ingiuntivo.

Art. 10: modifiche alla legge 18 giugno 1998, n. 192.
L’articolo 10 adegua gli interessi di mora che il committente deve al subfornitore in base alle nuove regole introdotte dalla presente disciplina, mantenendo comunque la possibilità di una pattuizione di interessi moratori di misura superiore a quelli stabiliti nel provvedimento in esame.

Art. 11: norme transitorie e finali.
Le disposizioni del decreto non si applicano ai contratti conclusi prima dell’ 8 agosto 2002, termine entro il quale gli Stati membri avrebbero dovuto recepire la normativa comunitaria.

Il provvedimento rappresenta senza dubbio un significativo passo avanti sulla strada della maggiore trasparenza nelle transazioni commerciali.
Elemento centrale è rappresentato dal riconoscimento della libertà delle parti nello stabilire i termini di pagamento ed il saggio di interesse da applicare qualora si verifichi un inadempimento da parte del debitore. In tal caso appare consigliabile riportare, in calce ad ogni fattura, l’indicazione del luogo e delle modalità di pagamento e del saggio di interesse applicabile.
In mancanza di accordo tra le parti, i due aspetti (termini di pagamento e saggio di interesse) sono regolamentati dal decreto, così come in precedenza indicato.
Inoltre, sono in corso di valutazione i riflessi, di natura fiscale, legati alla tassabilità degli interessi moratori che, quale che sia il loro livello, fino al massimo previsto dall’articolo 5 dello stesso decreto, dovranno essere corrisposti dal debitore. Circa l’effettiva valenza del nuovo strumento giuridico, questa dipenderà soprattutto dalla volontà del creditore di servirsene, fino alla disponibilità, in caso di inadempimento da parte del debitore, ad agire in sede giudiziaria civile facendo ricorso al procedimento per decreto ingiuntivo per il quale è prevista una procedura più rapida rispetto a quella ordinaria.
La nuova normativa nei suoi risvolti civilistici e fiscali è stata approfondita in alcuni seminari organizzati “ad hoc” da Italmopa. Obiettivo di questi seminari è stato quello, da una parte, di agevolare la comprensione del provvedimento stesso, e dall’altra, quello di permettere alle imprese di cogliere le novità introdotte rispetto alla normativa preesistente.



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