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Diritto

Soppressione dell'imposta successioni
e adempimenti dei contribuenti


a cura di Silvia Petrucci


L'attuale Governo ha modificato radicalmente il regime fiscale delle successioni stabilendone la totale soppressione dell'imposta in quanto è stata giudicata tributo anacronistico. È stato mantenuto l'obbligo della presentazione della dichiarazione di successione per i beni immobiliari e per i diritti immobiliari.

Con la legge 18 ottobre 2001, n. 383, recante "Primi interventi per il rilancio dell'economia" (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2001) è stata disposta tra l'altro la soppressione dell'imposta sulle successioni e donazioni.

A dire il vero, il legislatore era già intervenuto in materia apportando modifiche al Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni adottando una ampia revisione del regime applicabile ai beneficiari (eredi o legatari) delle successioni aperte dal 1° luglio 2000 e a coloro che avevano ricevuto donazioni a partire dal 1° gennaio 2001 (art. 69 della legge 21 novembre 2000, n. 342).

Le modifiche allora apportate hanno comportato tra l'altro:

  • l'eliminazione dell'imposta gravante, con aliquote progressive, sul valore globale netto dell'asse ereditario o della donazione nel suo complesso e l'applicazione dell'imposta sulle singole (e sole) quote ereditarie, sui legati e sulle donazioni spettanti a ciascun beneficiario con aliquote non più progressive ma proporzionali;

  • la riduzione della misura delle aliquote;

  • l'aumento della franchigia elevato ad un miliardo di lire (500.000 Euro) in caso di beneficiari: (eredi, legatari o donatori) discendenti in linea retta minori di età ovvero con handicap riconoscitivo grave;

  • l'esclusione dell'avviamento aziendale dalla base imponibile;

  • la possibilità di anticipare il pagamento (in vita) dell'imposta di successione;

  • la regolamentazione delle c.d. donazioni dirette;

  • agevolazioni per i trasferimenti di immobili a beneficiari con i requisiti c.d. "prima casa";

  • la soppressione dell'imposta sostitutiva e dell'INVIM, previste per gli atti di trasferimento di immobili o diritti reali immobili "mortis causa" ovvero per i similari atti di trasferimento a titolo gratuito "inter vivos".


Con le disposizioni del Capo VI della legge n. 383 del 2001 è stato poi modificato radicalmente il regime fiscale dei trasferimenti a titolo gratuito conseguenti a successioni per causa di morte e ad atti di donazione, in quanto è stata disposta la totale soppressione dell'imposta di successione e dell'imposta di donazione (sia pure limitatamente ai trasferimenti di beni e diritti operati a favore del coniuge, dei parenti in linea retta e degli altri parenti fino al quarto grado).
Le ragioni che hanno indotto a intervenire di nuovo sulla materia sono consistite (per affermazione del governo) essenzialmente nella consapevolezza che l'imposta di successione è un tributo anacronistico: la dematerializzazione della ricchezza nelle parti di essa che sono maggiormente strategiche prende il posto della ricchezza in beni patrimoniali fisici (cc.dd assests); questa sostituzione priva d'effetto l'azione dell'imposta che perde d'equità e "nella circostanza che il gettito derivante dall'autoliquidazione è molto modesto così come quello che proviene dalla riscossione che è onerosissima per il costo del personale dedicato e delle strutture in generale, in sintesi l'imposta costa molto più di quello che dà".
La stessa Amministrazione, con circolare n. 91/E del 18 ottobre 2001 ha al riguardo riconosciuto che il nuovo regime fiscale è da considerare riconducibile "all'intento del legislatore di semplificare gli adempimenti a carico del contribuente e, nello stesso tempo, di istituire un regime particolarmente favorevole per i trasferimenti in cui il vincolo di parentela tra "dante causa" e beneficiario è più stretto, facilitando i passaggi all'interno delle famiglie.
La legge n. 383 del 2001 non prevede però l'abrogazione del Testo Unico dell'imposta di successione e donazione né delle disposizioni che impongono ai terzi determinati adempimenti connessi a beni mobili caduti in successione (art. 48 del D.Lgs n. 346 del 1990) anche se il legislatore vuole arrivare all'abrogazione di tutte le disposizioni incompatibili con le nuove norme recate dalla legge n. 383 del 2001. Infatti è stata attribuita al Governo una delega per l'emanazione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge citata, di uno o più decreti legislativi recanti disposizioni di coordinamento tra la vigente disciplina in materia di imposta di registro di ogni altra forma di imposizione fiscale sugli atti di successione e di donazione e le stesse norme previste dalla normativa introdotta dalla legge n. 383.
Va però segnalato che è stato mantenuto l'obbligo della presentazione della dichiarazione di successione per i beni immobiliari e per i diritti immobiliari caduti in successione in quanto per i medesimi, anche se non fosse dovuta l'imposta sulle successioni, continua ad essere dovuta l'imposta ipotecaria e quella catastale nella misura del 2 percento e dell'1 per cento (ovvero nella misura di Euro 129,11 se risultano spettanti i benefici "prima casa").

Se nella specie avesse a ricorrere tale obbligo (ove cioè cadano nell'eredità beni e/o diritti immobiliari) la formalità della presentazione della dichiarazione di successione, da parte degli eredi e legatari, deve essere eseguita nel rispetto dei termini e secondo le modalità indicate nell'art. 28 del D.Lgs n. 346 del 1990.

Rammentiamo al riguardo che l'ufficio competente a ricevere le dichiarazioni è quello dell'Ufficio delle Entrate nella cui circoscrizione era stata fissata l'ultima residenza del defunto anche se per effetto di quanto disposto dal terzo comma dell'art. 15 della legge n. 383 del 2001 ove il "dante causa" non aveva la residenza in Italia, la dichiarazione di successione va presentata all'Ufficio nella cui circoscrizione era stata fissata l'ultima residenza italiana. Ove quest'ultima fosse però sconosciuta, la dichiarazione va presentata all'ufficio dell'Agenzia delle "Entrate Roma 6".
Il secondo comma dell'art. 15, della legge n. 383 del 2001, ha adottato altresi un'ulteriore semplificazione negli adempimenti posti a carico dei contribuenti esonerando l'erede ed i legatari dal presentare la dichiarazione ai fini ICI.

Gli Uffici competenti a ricevere le dichiarazioni di successione della specie dovranno trasmettere copia a ciascun Comune ove risultino ubicati detti immobili, affinché questi prendano atto dell'avvenuta variazione con riferimento ai soggetti tenuti all'assolvimento dell'ICI.



Coperture assicurative per i dirigenti industriali


Un problema fiscale di un certo rilievo riguardante specificatamente la categoria dei dirigenti industriali è quello concernente il trattamento applicabile, ai fini Irpef, agli importi erogati, per i dirigenti, ai sensi dell'articolo 12 del Contratto collettivo nazionale di lavoro come modificato dall'accordo del 2000.

Come è noto, l'art. 12, comma 4, del Contratto stabilisce che in caso di accertata invalidità permanente o morte, al dirigente ed ai suoi aventi diritto spetti una indennità il cui importo concretamente viene determinato in considerazione del grado di invalidità permanente riconosciuto al dipendente e delle cause (ad esempio cause di servizio) che hanno generato tale invalidità o eventualmente la morte.
Il finanziamento necessario per la corresponsione di tale indennità è assicurato dalle aziende industriali e dai dirigenti che hanno l'obbligo di concorrere ai costi sostenuti dall'ente tramite la corresponsione di un contributo.

Con un accordo di rinnovo intervenuto nel 1999 all'art. 12 è stato aggiunto un nuovo periodo per il quale le aziende ora hanno la possibilità di procedere ad intese con i propri dirigenti al fine di stabilire l'assunzione diretta dell'obbligo di pagamento delle somme dovute per l'invalidità permanente e morte. Le somme concordate con il dipendente tramite la stipula di tali accordi assumono così valore sostitutivo rispetto alle indennità previste dal quarto comma dell'art. 12 già citato. Resta ferma in tale ipotesi la facoltà per l'azienda industriale di garantire la copertura economica di detti pagamenti tramite la stipula di una polizza assicurativa.

Con riferimento al trattamento dei premi versati dal datore di lavoro, le Finanze ebbero modo di pronunciarsi con la circ. n. 55/E del 4 marzo 1999, chiarendo che al fine di stabilire il regime fiscale applicabile ai premi versati dal datore di lavoro è necessario distinguere in via preliminare il titolo in base al quale il versamento è effettuato, dal che consegue che il se il versamento dei premi discenda dall'adepimento di un obbligo derivante da contratto, accordo o regolamento aziendale, le somme in questione sono da considerare parte integrante della retribuzione concorrendo quindi a formare il reddito di lavoro dipendente del lavoratore a favore del quale è stata stipulata la polizza.

Nel caso, invece, che il contratto, l'accordo o il regolamento prevedano l'obbligo per il datore di lavoro di fornire talune prestazioni assistenziali, l'eventuale polizza dallo stesso formulata per garantire la copertura economica di tali pagamenti risponde ad un suo interesse esclusivo con la conseguenza che i relativi premi non debbono essere considerati quali elementi retributivi ai fini della determinazione del reddito di lavoro.

Nella fattispecie disciplinata dall'ultimo periodo dell'articolo 12 del CCNL, l'obbligo del pagamento delle indennità è in particolare assunto in proprio dal datore di lavoro che può liberamente scegliere di garantirsi una copertura economica per gli impegni assunti, il che induce a ritenere corretta l'affermazione che nell'ipotesi considerata l'eventuale stipula di un contratto di assicurazione viene a rispondere ad un preciso interesse del solo datore di lavoro.
Pertanto, come chiarito con la circ. n. 55/E cit., il pagamento dei premi non concorre a formare il reddito di lavoro dipendete del dirigente mentre resta deducibile, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, per il datore di lavoro.
Per quanto concerne infine il momento dell'erogazione dell'indennità al dipendente o ai suoi aventi diritto al verificarsi dell'evento che abbia causato l'invalidità permanente o la morte, le spese effettivamente sostenute dal datore di lavoro per effettuare il pagamento concretizzano un costo deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa per l'azienda.

In ogni caso, come previsto dall'art. 6, comma 2, del Tuir, le indennità erogate in dipendenza della invalidità permanente o della morte del dipendente non sembrano concretizzare, in linea di principio, reddito imponibile per il soggetto che lo percepisce.


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