La nuova strategia comunitaria in materia di sicurezza alimentare, illustrata nel Libro Bianco della Commissione del Presidente Prodi all'inizio del 2000, (si veda al riguardo l'editoriale ed uno specifico articolo, pubblicati sul numero di febbraio 2000 di Molini d'Italia) ha trovato a distanza di due anni una prima, fondamentale realizzazione nel regolamento n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'U.E., che ha stabilito princìpi e requisiti generali della legislazione alimentare, ed inoltre ha istituito l'Autorità europea per la sicurezza alimentare fissando infine procedure sempre nel campo della sicurezza alimentare.
Si tratta di un intervento normativo di notevole portata, così come, peraltro, può desumersi già dal titolo, ma anche e soprattutto dall'elevato numero di "consideranda" (che sono, in pratica, le motivazioni alla base dell'adozione delle norme) ben 66, la cui lettura potrà risultare di grande utilità per comprendere appieno lo spirito e l'obiettivo per cui ha agito il legislatore comunitario.
Non è questa la sede per intraprendere un'analisi dettagliata dei singoli aspetti della nuova regolamentazione, per la quale rimandiamo alle note che saranno diffuse dagli Uffici associativi.
Salutata con soddisfazione l'istituzione dell' Autorità europea per la sicurezza alimentare, per la quale l'auspicio - quale che possa essere la sua sede definitiva - è di poter svolgere quel ruolo di consulenza ed assistenza scientifica "super partes" che le si richiede, ci sembra importante invece soffermarci su alcuni concetti la cui interpretazione e, quindi, applicazione potrà risultare fondamentale anche nei rapporti tra i singoli attori della filiera del frumento.
Intendiamo riferirci innanzitutto alla definizione di "alimento" che, in un'ottica di filiera finalizzata a garantire la sicurezza alimentare, comprenderà anche il "prodotto agricolo". Nella definizione non risultano i mangimi ma - e questa è sicuramente un'altra tra le più rilevanti novità introdotte dal regolamento n. 178/02 - questi trovano per la prima volta una disciplina, in termini di requisiti generali, accanto agli alimenti, in particolare per quanto riguarda i mangimi per animali destinati alla produzione alimentare.
Il concetto che sicuramente appare, in prospettiva, il più importante è quello della "rintracciabilità", che trova una sua definizione ed una sua descrizione nell'articolato, ma la cui portata richiederà certamente il superamento di non poche difficoltà di carattere innanzitutto interpretativo e quindi tecnico-applicativo.
Sotto quest'ultimo profilo anche l'Italmopa sta già lavorando per elaborare linee guida per la messa a punto di un sistema di rintracciabilità nel settore molitorio.
Uno dei principi base individuati è quello, sancito dalla stessa norma regolamentare, della "responsabilità per segmenti": ogni soggetto dovrà essere in grado di seguire e, quindi, di rintracciare il prodotto acquistato (rintracciabilità ascendente, da applicare rispetto ai propri fornitori) ed il prodotto venduto (rintracciabilità discendente, rispetto ai propri clienti).
Applicato al settore molitorio, il principio dovrebbe pertanto tradursi nella possibilità di risalire ai propri fornitori di frumento - quindi, ai produttori agricoli, così come ai commercianti e/o agli importatori, comunque ai soggetti dai quali viene acquistato il frumento - ed inoltre alla possibilità di rintracciare le singole partite e/o le consegne di sfarinati effettuate ai propri clienti (industria, utilizzatori professionali, negozi al dettaglio/GDO).
Il sistema di rintracciabilità diverrà obbligatorio solo a partire dal 1° gennaio 2005 ma si può ben immaginare che questi tre anni ancora a disposizione saranno appena sufficienti per studiare e valutare le misure che, realisticamente, potranno trovare applicazione ed, al contempo, fornire quelle garanzie di sicurezza al consumatore, che costituiscono il fine primario di questa, come di tutte le altre norme della nuova regolamentazione comunitaria.
Evidentemente, come già da noi sostenuto in occasione dell'applicazione dei sistemi di autocontrollo aziendali secondo i principi dell'HACCP, introdotti dalla normativa sull'igiene, anche per attuare la rintracciabilità sarà fondamentale il coinvolgimento effettivo di tutti i soggetti della filiera. In questo caso, però, la responsabilizzazione dei soggetti equivarrà ad una loro piena responsabilità, nei termini sopra esplicati.
Riteniamo quindi in tal senso fondamentale che questo principio trovi corretta interpretazione nel dibattito che si sta sempre più sviluppando anche a livello di Organizzazioni agricole ed anche da parte della competente Amministrazione in materia di rintracciabilità della materia prima agricola.