Torna indietro

Eco di Bruxelles

Modifiche dazi all’import nel settore dei cereali


Con i Regolamenti della Commissione nr. 2375/2002 del 27 dicembre 2002, relativo all’apertura e alla gestione di contingenti tariffari per il frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta proveniente dai Paesi terzi e recante deroga al regolamento (CEE) nr. 1766/92 del Consiglio, e nr. 2378/2002, che deroga al Regolamento (CE) nr. 1249/96 recante modalità di applicazione del Regolamento (CEE) nr. 1766/92 in ordine ai dazi all’import nel settore dei cereali, il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la modifica del regime dei dazi all’import per i cereali, proposta dalla Commissione CE. Quest’ultima considerava le quotazioni precedentemente prese a riferimento per il calcolo dei diritti all’importazione, in particolare per il frumento tenero, non più sufficientemente rappresentative delle quotazioni del mercato mondiale.

Infatti, le quotazioni di borsa sul mercato degli Stati Uniti, prese a riferimento per la determinazione del dazio all’importazione si situavano, secondo la Commissione, su livelli ampiamente superiori rispetto ai prezzi (più bassi) praticati in altre zone di produzione, in particolare nei Paesi che si affacciano sul Mar Nero (Ucraina e Russia in primis). Le importazioni da tali paesi erano pertanto gravate di un diritto inferiore a quello che sarebbe stato loro calcolato in caso di applicazione rigida della regola del 155% (la c.d. “préférence communautaire”) concordata in sede WTO.
Secondo la Commissione, l’applicazione nel settore dei cereali, di contingenti all’importazione appariva la soluzione più indicata per garantire il ripristino del principio della “preferenza comunitaria”.

Tale sistema - che la Commissione intendeva inizialmente applicare sia al frumento duro, sia al frumento tenero - è stato, in particolare a seguito degli interventi effettuati da Italmopa, anche attraverso le Associazioni europee di categoria Gam e Semouliers, limitato alle sole importazioni di frumento tenero di qualità diversa dall’alta qualità.

Si rammenta che i requisiti minimi del frumento tenero di alta qualità sono fissati nelle seguenti misure (con tenore di umidità del 12% in peso):
• contenuto proteico 14% (tolleranza -0,7%);
• peso specifico 77 kg/hl (tolleranza -0,5 kg/hl);
• impurità 1,5%
(tolleranza 0,5%).

Tali caratteristiche minime, risultano fissate come segue:
• contenuto proteico 15,9% (tolleranza -0,8%);
• peso specifico 77 kg/hl (tolleranza -0,5 kg/hl),
• impurità 1,5%
(tolleranza 0,5%).

L’introduzione del nuovo regime ha reso necessario, da un lato, l’adeguamento del Regolamento 1249/96 contenente la precedente normativa in materia di dazi all’importazione e, dall’altro, la definizione delle modalità di gestione dei contingenti tariffari per l’importazione di frumento tenero di qualità diversa dalla qualità alta.



Torna indietro